IL FERMO AMMINISTRATIVO Se non hai pagato, rateizzato oppure non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 giorni dalla della cartella, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c’è il fermo amministrativo. La legge (art. 86, comma 1, DPR n. 602/73) prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Prima di procedere viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione. Trascorsi 30 giorni dalla del preavviso di fermo,senza che il debitore abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00.